Art. 8.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali ai partiti politici).

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, per importi compresi tra 100 e 100.000 euro, effettuate mediante versamento bancario, versamento postale o versamento con carta di credito».